Lunedì 11 Aprile 2011 09:01
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Normativa/Nazionale

controlli e gestione della sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura

DECRETO LEGISLATIVO n. 35 del 15/03/2011

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DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2011, n. 35

Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza
delle infrastrutture. (11G0076) 
in G.U.R.I. dell'8 aprile 2011, n. 81

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/96/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  19  novembre  2008,  relativa  alla  gestione  della
sicurezza delle infrastrutture stradali; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee e, in particolare, l'articolo 1  e  l'allegato
B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, dell'economia  e  delle  finanze, della
giustizia, dell'interno, per i rapporti  con  le  regioni  e  per  la
coesione territoriale e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
                  articolo 1, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Il presente  decreto  detta  disposizioni  per  l'istituzione  e
l'attuazione di procedure volte alla  valutazione  di  impatto  sulla
sicurezza stradale per i progetti  di  infrastruttura,  ai  controlli
della sicurezza stradale, alla gestione della  sicurezza  della  rete
stradale ed alle ispezioni di sicurezza. 
  2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della
rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione,  di
progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Per tutte le
altre strade non appartenenti  alla  rete  stradale  transeuropea,  i
contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio  2016  la  disciplina  contenuta  nel
presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla  rete
di  interesse  nazionale,  individuata  dal  decreto  legislativo  29
ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese  nella
rete stradale transeuropea, siano esse, a quella  data,  in  fase  di
pianificazione, di progettazione, in costruzione  o  gia'  aperte  al
traffico.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il termine di decorrenza di  cui  al  presente  comma  puo'
essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio
2021. 
  4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le  province
autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal  presente  decreto,
dettano la disciplina riguardante la gestione della  sicurezza  delle
infrastrutture stradali di competenza  delle  regioni  e  degli  enti
locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o
parziale carico dell'Unione europea. 
  5. La disciplina del presente decreto non si applica alle  gallerie
stradali  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
                  articolo 2, direttiva 2008/96/CE 
 
  1.Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) rete stradale transeuropea: la parte ricadente nel  territorio
nazionale della rete stradale definita  all'allegato  I,  sezione  2,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 23 luglio 1996, sugli orientamenti  comunitari  per  lo  sviluppo
della rete transeuropea dei trasporti, e successive modificazioni. 
    b) organo competente: il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti che, per lo svolgimento delle  sue  funzioni  relativamente
alla rete stradale non gestita direttamente da Anas S.p.a., si avvale
della struttura organizzativa della medesima societa' che  svolge  le
funzioni di controllo e di vigilanza sulle concessioni autostradali; 
    c) valutazione di impatto sulla  sicurezza  stradale  (VISS):  lo
studio recante l'analisi dell'impatto sul livello di sicurezza  della
rete stradale di un progetto di infrastruttura; 
    d) controllo della sicurezza stradale: il controllo di  sicurezza
accurato, indipendente, sistematico e tecnico  delle  caratteristiche
di un progetto di costruzione di una infrastruttura  stradale,  nelle
diverse fasi dalla pianificazione alla messa in  esercizio,  relativo
ai progetti di infrastruttura nonche' ai progetti di adeguamento  che
comportano modifiche di tracciato; 
    e)  classificazione  dei  tratti  ad  elevata  concentrazione  di
incidenti:   l'elenco   recante   la    classificazione    in    base
all'incidentalita' rilevata, dei tratti della rete stradale aperti al
traffico da oltre tre  anni,  in  cui  si  e'  verificato  un  numero
considerevole di  incidenti  mortali  in  proporzione  al  flusso  di
traffico; 
    f) classificazione della sicurezza della rete: l'elenco recante i
tratti della rete stradale esistente in funzione del loro  potenziale
di miglioramento della sicurezza e di risparmio  dei  costi  connessi
agli incidenti; 
    g) ispezione di sicurezza: la verifica ordinaria periodica  delle
caratteristiche  connesse  alla  sicurezza  dei  tratti  della   rete
stradale aperta al traffico e dei difetti che  richiedono  intervento
di manutenzione per ragioni  di  sicurezza,  comprendente  anche  gli
accertamenti  sui  possibili  effetti  derivanti  dall'esecuzione  di
lavori sulla sicurezza del flusso di traffico; 
    h)  orientamenti:  le  misure  adottate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  che  definiscono  i  criteri  e  le
modalita' per l'applicazione delle procedure di sicurezza fissate nel
presente decreto; 
    i)  progetto  d'infrastruttura:   il   progetto   relativo   alla
costruzione  di  infrastrutture  stradali   nuove   ovvero   ad   una
sostanziale modifica di infrastrutture stradali esistenti con effetti
sui flussi di traffico. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Valutazione di impatto sulla sicurezza stradale 
                  per i progetti di infrastruttura 
                  articolo 3, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Per tutti i progetti di infrastruttura e' effettuata, in fase di
pianificazione  o  di   programmazione   e   comunque   anteriormente
all'approvazione del progetto preliminare, la valutazione di  impatto
sulla sicurezza stradale di seguito denominata : VISS, redatta  sulla
base dei criteri di cui all'allegato I e del decreto di cui al  comma
2. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, stabilisce, con proprio decreto, modalita',  contenuti
e documenti costituenti la VISS. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                 Controlli della sicurezza stradale 
                  articolo 4, direttiva 2008/96/CE 
 
  1.  Per  tutti  i  livelli  di  progettazione   dei   progetti   di
infrastruttura, nonche' dei progetti di  adeguamento  che  comportano
modifiche di tracciato sono effettuati i  controlli  della  sicurezza
stradale, sulla base dei criteri di cui all'allegato II. 
  2. Per i progetti di infrastruttura le risultanze della  VISS  sono
assunte a base dei controlli della sicurezza stradale. 
  3.  Le  risultanze   dei   controlli   della   sicurezza   stradale
costituiscono parte  integrante  della  documentazione  per  tutti  i
livelli di progettazione e sono da ritenersi  elementi  necessari  ai
fini della approvazione dei progetti da parte degli organi preposti e
della successiva realizzazione  dell'opera,  fino  all'emissione  del
certificato di collaudo. 
  4.  La  relazione  di  controllo,  predisposta   dal   controllore,
definisce, per ciascun livello  di  progettazione,  gli  aspetti  che
possono rivelarsi critici ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  le
relative raccomandazioni.  Nel  caso  in  cui  la  progettazione  non
dovesse essere adeguata ai fini del superamento degli aspetti critici
rilevati dalla relazione di controllo, l'ente gestore giustifica tale
scelta all'organo competente, il quale, laddove  ritenga  ammissibili
le giustificazioni addotte, dispone che siano allegate alla relazione
di controllo, altrimenti dispone  l'adeguamento  della  progettazione
alle raccomandazioni. Della relazione di controllo si tiene conto nei
successivi livelli di progettazione e  nella  fase  di  realizzazione
dell'opera, fino all'emissione del certificato di collaudo. 
  5. Entro dodici  mesi  dalla  data  di  messa  in  esercizio  delle
infrastrutture stradali relative ai progetti di cui al comma 1,  sono
effettuati controlli, al fine di valutare la sicurezza stradale  alla
luce dell'effettivo comportamento degli  utenti,  i  cui  esiti  sono
formalizzati in una relazione di controllo. Qualora  dalla  relazione
emerga l'esigenza di  misure  correttive  ai  fini  della  sicurezza,
l'organo competente si  attiva  ai  fini  dell'inserimento  di  dette
misure nell'elenco di priorita' di cui all'articolo 5, comma 3. 
  6. Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  qualora,  a  seguito  dei
controlli di cui al comma 1, le modifiche  progettuali  incidano  sui
piani finanziari approvati dal concedente, i maggiori oneri  sono  da
considerarsi ammissibili  tra  i  costi  per  la  determinazione  del
capitale direttamente investito ai sensi delle  vigenti  disposizioni
in materia di regolazione economica del settore stradale. 
  7. I controlli di cui ai commi 1 e 5 sono effettuati da controllori
individuati dall'organo  competente  tra  soggetti  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  all'articolo  9,  inseriti  in  apposito   elenco
istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
consultabile  sul  sito  informatico  istituzionale  del   Ministero.
L'attivita'  di  controllo,   qualora   svolta   da   personale   non
appartenente   all'organo   competente    ovvero    alla    struttura
organizzativa di cui lo stesso si avvale ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1, lettera b), e' affidata nel rispetto delle  disposizioni  di
cui agli articoli 91 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Al fine di assicurare indipendenza ed imparzialita' di giudizio,
non puo' essere incaricato dell'attivita' di  controllo  un  soggetto
che partecipi o abbia partecipato direttamente o indirettamente  alla
redazione  della  progettazione  in  qualsiasi  suo   livello,   alla
direzione dei lavori o al collaudo dei progetti di cui al comma 1. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Classificazione e gestione della sicurezza 
               della rete stradale aperta al traffico 
                  articolo 5, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  e  successivamente  con  cadenza   triennale,   sulla   base
dell'esame del funzionamento della rete stradale aperta  al  traffico
svolto dall'organo competente  nel  rispetto  dei  criteri  riportati
nell'allegato III, il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con proprio  decreto,  effettua  la  classificazione  dei  tratti  ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' la classificazione  della
sicurezza della rete esistente. 
  2. Sulla base delle classificazioni di cui  al  comma  1,  l'organo
competente  effettua  visite  in  loco  mediante  personale   esperto
inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, e  procede  alla
valutazione dei tratti prioritari della rete stradale, tenendo  conto
degli elementi di cui all'allegato III, punto 3. 
  3.  Sulla  base  delle  risultanze  delle  visite  in   loco,   con
riferimento   alle   potenziali   misure    correttive    individuate
nell'allegato  III,  punto  3,  lettera  e),   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, anche  attraverso  analisi
costi-benefici, un elenco di priorita'  degli  interventi  correttivi
che risultano necessari, di cui tenere conto ai fini della  redazione
ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione
previsti dalla legislazione vigente. 
  4.  Per  la  rete  stradale  a  pedaggio,  gli   investimenti   per
l'attuazione  degli  interventi  correttivi  sono   da   considerarsi
ammissibili  tra  i  costi  per  la   determinazione   del   capitale
direttamente investito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di regolazione economica del settore stradale. 
  5. Gli enti gestori, per richiamare l'attenzione degli  utenti  sui
tratti dell'infrastruttura stradale interessati  da  lavori  stradali
che  possono  mettere  a  repentaglio  la  sicurezza  degli   stessi,
provvedono alla installazione di adeguata segnaletica, conforme  alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 
  6. Gli enti gestori  provvedono  a  fornire  agli  utenti  adeguata
informazione  della  presenza   di   tratti   stradali   ad   elevata
concentrazione di incidenti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                       Ispezioni di sicurezza 
                  articolo 6, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. L'organo  competente,  sulla  base  di  un  programma  idoneo  a
garantire adeguati livelli di sicurezza,  da  adottare  entro  il  19
dicembre 2011 e da  aggiornare  con  cadenza  biennale,  al  fine  di
individuare le caratteristiche connesse  alla  sicurezza  stradale  e
prevenire gli incidenti, effettua ispezioni periodiche  sulle  strade
aperte al traffico soggette all'applicazione del presente decreto. Le
ispezioni  sono  svolte  da  soggetti  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 7. Si applicano i casi di  incompatibilita'  di
cui all'articolo 4, comma 7, terzo periodo. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, individua, con proprio decreto, le misure di sicurezza
temporanee da applicarsi ai tratti di rete  stradale  interessati  da
lavori stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle ispezioni
volte ad assicurare la corretta applicazione di tale decreto. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                          Gestione dei dati 
                  articolo 7, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Per ciascun incidente mortale verificatosi sulla  rete  stradale
di cui all'articolo 1, comma 2, l'organo competente  riporta  in  una
apposita relazione di incidente, redatta secondo la  reportistica  di
cui all'allegato IV, i dati relativi all'incidente stradale, raccolti
e trasmessi, ai sensi dell'articolo 56 della legge 29 luglio 2010, n.
120, dalle forze dell'ordine e dagli enti locali. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
dicembre 2011 e, successivamente, con  cadenza  almeno  quinquennale,
effettua il calcolo del costo sociale medio di un  incidente  mortale
nonche' del costo sociale medio di un incidente grave. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  19
dicembre 2011, e successivamente con cadenza annuale, sulla base  dei
dati   acquisiti,   effettua   il   calcolo    del    costo    totale
dell'incidentalita' verificatasi sulla rete stradale di cui al  comma
1. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Adozione di orientamenti 
                  articolo 8, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  il  19
dicembre 2011, adotta, sentita la Conferenza unificata,  con  proprio
decreto, le linee guida in materia di gestione della sicurezza  delle
infrastrutture stradali, idonee  ad  agevolare  l'applicazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 6. Il decreto e  gli  eventuali
successivi decreti di aggiornamento sono notificati alla  Commissione
europea entro tre mesi dalla loro adozione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Formazione dei controllori 
                  articolo 9, direttiva 2008/96/CE 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  con  decreto
da adottarsi   di   intesa   con   il    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca entro il 19 dicembre 2011,  provvede
ad adottare  i  programmi  di  formazione  per  i  controllori  della
sicurezza stradale, fissando altresi'  le  modalita'  di  entrata  in
operativita' e di gestione dell'elenco di cui all'articolo  4,  comma
7. 
  2. I corsi di formazione iniziale per controllori, della durata non
inferiore a centottanta ore, sono svolti, sulla base dei programmi di
cui al comma 1, dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
ovvero, previa autorizzazione del medesimo Ministero, da universita',
da organismi ed enti di ricerca, da consigli e ordini  professionali,
da associazioni operanti nel settore  della  sicurezza  stradale.  Il
certificato di idoneita' professionale e' rilasciato, a  seguito  del
superamento di un esame finale, dal soggetto erogatore del corso. 
  3. Ai corsi di formazione iniziale  hanno  accesso  i  soggetti  in
possesso di laurea  magistrale,  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera   b),   del    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  in
ingegneria o di laurea specialistica in ingegneria conseguita secondo
gli ordinamenti didattici previgenti al citato  decreto  ministeriale
n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea in ingegneria conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Detti soggetti devono essere iscritti da almeno  cinque
anni all'albo dell'ordine degli ingegneri nel settore dell'ingegneria
civile e ambientale. 
  4. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
professionale di cui  al  comma  2  sono  tenuti  alla  frequenza  di
appositi corsi di aggiornamento, svolti dai soggetti di cui al  comma
2, della durata non  inferiore  a  trenta  ore,  con  cadenza  almeno
triennale. 
  5. I soggetti che hanno  conseguito  il  certificato  di  idoneita'
professionale di cui al comma 2  sono  inseriti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 4, comma 7, su istanza dell'interessato. 
  6. Per la partecipazione ai corsi di formazione e di  aggiornamento
e' dovuto un contributo corrispondente al mero costo delle attivita',
di pertinenza delle amministrazioni pubbliche,  di  cui  al  presente
articolo, interamente destinato alla citata  finalita'.  Le  predette
attivita' di formazione e  di  aggiornamento  sono  svolte  a  valere
esclusivamente sui proventi dei predetti contributi. Con decreto,  di
natura non regolamentare, del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono definiti i termini e le modalita' di attuazione. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                       Disposizioni tariffarie 
 
  1.  Alle  attivita'  di  controllo,  classificazione  e  ispezione,
previste rispettivamente dagli articoli 4, 5 e 6, il Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti provvede mediante tariffe da  porre  a
carico degli enti gestori, non pubblici,  da  determinarsi  ai  sensi
dell'articolo 4, della legge 4 giugno 2010, n. 96. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di  cui  al
comma 1 e le relative modalita' di versamento. 
  3. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni tre anni. 
  4. Le tariffe di cui al comma 1 sono  da  considerarsi  ammissibili
tra i costi per la determinazione del capitale direttamente investito
ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  regolazione
economica del settore stradale. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  10,  comma  1,  le
amministrazioni interessate provvedono  all'adempimento  dei  compiti
derivanti dal presente decreto con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. Gli allegati al presente decreto, sono  aggiornati  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle  politiche  europee,  in  adeguamento  alle  modifiche
introdotte ai corrispondenti allegati alla direttiva 2008/96/CE. 
  2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 2, la
VISS e' redatta sulla base dei criteri di cui  all'allegato  I.  Sono
esclusi  dall'obbligo  di  redazione  della  VISS   i   progetti   di
infrastruttura per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
  3. I controlli di cui all'articolo 4, comma 1, per i progetti per i
quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
approvato il progetto preliminare, sono eseguiti per tutti i  livelli
di progettazione successivi. I controlli sono esclusi per i  progetti
per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  e'
approvato il progetto definitivo; sono altresi' esclusi  i  controlli
per i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di  cui  alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, per i quali, alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, e' approvato il progetto preliminare. 
  4.  Fino  dell'entrata   in   operativita'   dell'elenco   di   cui
all'articolo 4, comma 7, lo svolgimento delle attivita' di  cui  agli
articoli 4, 5 e 6, e' effettuato da soggetti in possesso di titolo di
studio di cui all'articolo 9, comma 3,  primo  periodo,  iscritti  da
almeno dieci anni all'albo dell'ordine degli ingegneri,  nel  settore
dell'ingegneria civile e ambientale, in  possesso  di  esperienza  di
progettazione stradale, analisi  di  incidentalita',  ingegneria  del
traffico  o  altre  attivita'   inerenti alla   sicurezza   stradale,
documentata  dall'avvenuto  espletamento  delle  predette   attivita'
relative ad almeno cinque progetti. 
  5. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1, la
circolare del Ministero dei lavori pubblici 8 giugno 2001,  n.  3699,
recante : «Linee guida per le analisi  di  sicurezza  delle  strade»,
costituisce norma di riferimento nei  limiti  di  compatibilita'  del
presente decreto. 
  6. Presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
istituito, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, un tavolo permanente di confronto per favorire  lo  scambio
con le regioni  e  gli  enti  locali  di  informazioni  necessarie  a
conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione
delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture  stradali
non comprese nella rete transeuropea. 
  7. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n.  264,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «La  Commissione
per tali attivita'», sono inserite le seguenti: «,  fino  all'entrata
in operativita' dell'elenco di  cui  all'articolo  4,  comma  7,  del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/96/CE,» e dopo
le parole: «del medesimo Ministero», sono aggiunte  le  seguenti:  «,
nonche' dei soggetti di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo di attuazione della  direttiva  2008/96/CE.  A  decorrere
dall'entrata in operativita' del predetto elenco  la  Commissione  si
avvale dei soggetti inseriti nell'elenco stesso»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Relativamente alle gallerie ricadenti nella  rete  stradale
non gestita direttamente da Anas S.p.a., la  Commissione  si  avvale,
oltre che  della  struttura  di  cui  al  comma  2,  della  struttura
organizzativa di Anas S.p.a. che svolge le funzioni di controllo e di
vigilanza   sulle   concessioni   autostradali,   mediante   apposita
convenzione, fermi restando i requisiti di cui al comma 1.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 15 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Matteoli,       Ministro        delle
                                infrastrutture e dei trasporti 
 
                                Frattini,   Ministro   degli   affari
                                esteri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
                                Gelmini,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

        
      
 
                                                           ALLEGATO I 
 
                                      allegato I direttiva 2008/96/CE 
                                           (previsto dall'articolo 3) 
 
           VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA SICUREZZA STRADALE 
 
                  PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA 
 
1. Componenti della valutazione di impatto sulla sicurezza stradale: 
 
a) definizione del problema; 
b) identificazione degli obiettivi di sicurezza stradale; 
c) analisi della situazione attuale ed opzione dello status quo; 
d) individuazione delle differenti opzioni; 
e)  analisi  dell'impatto  delle  opzioni  proposte  sulla  sicurezza
stradale; 
f)  confronto  delle   opzioni   (attraverso   anche   l'applicazione
dell'analisi costi/benefici); 
g) scelta delle possibili soluzioni; 
h) individuazione della miglior soluzione. 
 
2. Elementi da prendere in considerazione: 
 
a) caratteristiche plano-altimetriche dell'infrastruttura stradale; 
b)  analisi  dell'incidentalita'  (individuazione  del  numero  degli
incidenti, dei morti e dei feriti per tratte caratteristiche); 
c)  obiettivi  di  riduzione  dell'incidentalita'  e  confronto   con
l'opzione dello status quo; 
d) individuazione delle tipologie di utenti  della  strada,  compresi
gli utenti deboli (pedoni e ciclisti) e vulnerabili (motociclisti); 
e) individuazione dei volumi e delle tipologie di traffico. 
 
 

        
      
                                                          ALLEGATO II 
 
                                     allegato II direttiva 2008/96/CE 
                                           (previsto dall'articolo 4) 
 
 CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE PER I PROGETTI DI INFRASTRUTTURA 
 
1. Criteri applicabili nella fase della progettazione preliminare: 
 
a) analisi della situazione geografica; 
b)  analisi  e  verifica  della   funzionalita'   dell'infrastruttura
all'interno della rete; 
c)  analisi   delle   condizioni   plano-altimetriche   della   nuova
infrastruttura (velocita' di progetto, geometria dell'asse, numero  e
tipo di corsie, tipi di intersezioni e/o svincoli,  verifica  visuale
libera); 
d) tipologia del traffico ammesso nella nuova infrastruttura. 
 
2. Criteri applicabili nella fase della progettazione definitiva: 
 
a) analisi e verifica del tracciato; 
b)  armonizzazione  della   segnaletica   verticale   e   orizzontale
(coordinamento segnaletico); 
c) illuminazione dell'infrastruttura (asse e intersezioni); 
d)  valutazione   del   contesto   ai   margini   dell'infrastruttura
(vegetazione, ostacoli fissi ai margini della strada); 
e) analisi delle pertinenze di servizio (aree di servizio, di sosta e
di parcheggio); 
f) analisi di sistemi stradali di contenimento (barriere stradali  di
sicurezza)  con  particolare  riferimento  all'individuazione   degli
elementi atti a ridurre la lesivita' degli utenti vulnerabili. 
 
3. Criteri applicabili nella fase della progettazione esecutiva: 
 
a) analisi della sicurezza degli utenti  in  circostanze  particolari
(scarsa visibilita', scarsa illuminazione, condizioni  meteorologiche
non ottimali); 
b) intellegibilita' della segnaletica verticale e orizzontale; 
c) analisi delle condizioni della pavimentazione stradale. 
 
4.  Criterio  applicabile  nella   prima   fase   di   funzionamento:
valutazione  della  sicurezza  stradale  alla   luce   dell'effettivo
comportamento degli utenti. 
 
 

        
      
                                                         ALLEGATO III 
 
                                    allegato III direttiva 2008/96/CE 
                                           (previsto dall'articolo 5) 
 
    CLASSIFICAZIONE DEI TRATTI STRADALI AD ELEVATA CONCENTRAZIONE 
 
      DI INCIDENTI E CLASSIFICAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE 
 
1. Criteri  per  l'individuazione  dei  tratti  stradali  ad  elevata
concentrazione di incidenti 
 
L'individuazione dei tratti stradali  ad  elevata  concentrazione  di
incidenti deve tener conto del numero di incidenti mortali nel  corso
degli anni precedenti per unita' di distanza in rapporto al volume di
traffico e, nel  caso  di  intersezioni  e  svincoli,  per  punto  di
intersezione. 
 
2. Criteri per l'individuazione  dei  tratti  stradali  da  esaminare
nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete 
 
L'individuazione di tratti stradali da  esaminare  nell'ambito  della
classificazione della sicurezza della rete tiene conto dei potenziali
risparmi in termini di costi degli incidenti. I tratti stradali  sono
classificati in categorie. Per  ogni  categoria  stradale,  i  tratti
stradali  sono  esaminati  e  classificati  sulla  base  di   fattori
collegati alla sicurezza, come la concentrazione degli incidenti,  il
volume di traffico e la tipologia dello stesso. 
Per ogni categoria stradale, la classificazione della sicurezza della
rete si traduce in un elenco prioritario dei tratti stradali  in  cui
un  miglioramento  dell'infrastruttura   dovrebbe   rivelarsi   molto
efficace. 
 
3. Elementi di valutazione per le visite in loco: 
 
a) descrizione del tratto stradale; 
b) riferimento ad eventuali relazioni anteriori relative allo  stesso
tratto stradale; 
c) esame delle eventuali relazioni di incidente; 
d) numero di incidenti, decessi e feriti gravi nel corso dei tre anni
precedenti; 
e) individuazione delle potenziali misure correttive da adottare, tra
le quali: 
- miglioramento del tracciato plano altimetrico; 
- miglioramento delle intersezioni; 
- eliminazione  degli  ostacoli  fissi  al  margine  della  strada  o
applicazione di dispositivi di protezione dei medesimi; 
-   miglioramento   della   visibilita'   in    diverse    condizioni
meteorologiche e di illuminazione; 
- miglioramento delle condizioni di sicurezza delle pertinenze  della
strada quali i sistemi di ritenuta stradale; 
- miglioramento della coerenza, della visibilita', della leggibilita'
e  della  collocazione  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale
(coordinamento segnaletico); 
- riduzione dei potenziali conflitti con gli utenti della strada piu'
vulnerabili; 
-   miglioramento   delle    caratteristiche    superficiali    della
pavimentazione stradale; 
- adeguamento dei limiti di velocita'; 
- protezione contro la caduta di sassi,  smottamenti  del  terreno  e
valanghe; 
- installazione di un dispositivo di  gestione  e  di  controllo  del
traffico; 
-  installazione  e/o  miglioramento   dei   sistemi   di   trasporto
intelligenti e dei servizi telematici ai fini dell'interoperabilita',
dell'emergenza e della segnaletica. 
 
 

        
      
                                                          ALLEGATO IV 
 
                                   (allegato IV direttiva 2008/96/CE) 
                                           (previsto dall'articolo 7) 
 
    INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLE RELAZIONI DI INCIDENTI 
 
Le relazioni di incidenti devono contenere i seguenti elementi: 
 
1) localizzazione dell'incidente (eventualmente anche georeferenziata
con coordinate GPS); 
 
2) immagini e/o diagrammi del luogo dell'incidente; 
 
3) data e ora dell'incidente; 
 
4) informazioni relative  all'infrastruttura  (ambiente  circostante,
tipologia di strada, tipologia di intersezione e svincolo, numero  di
corsie, segnaletica orizzontale e verticale, pavimentazione stradale,
illuminazione,  condizioni  meteorologiche,  limiti   di   velocita',
ostacoli al margine della strada); 
 
5) gravita' dell'incidente, incluso il numero delle persone  decedute
e ferite; 
 
6) caratteristiche  delle  persone  coinvolte  nell'incidente  (eta',
sesso,  nazionalita',  tasso  di  alcolemia,  presenza  di   sostanze
stupefacenti, utilizzo dei dispositivi di sicurezza); 
 
7) dati relativi ai veicoli coinvolti (tipo, eta', paese, presenza di
dispositivi di sicurezza, data  dell'ultima  revisione  periodica  in
conformita' della legislazione vigente); 
 
8)  dati  relativi  all'incidente  (tipo  di   incidente,   tipo   di
collisione, manovre del veicolo e del conducente); 
 
9)  informazioni  relative  al  periodo  di  tempo   intercorso   tra
l'incidente e la sua registrazione ovvero l'arrivo  del  servizio  di
soccorso.