Martedì 22 Maggio 2012 08:07 |
Lavoro Pubblico e Privato/Costituzione del rapporto |
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E' un obbligo scorrere la graduatoria? |
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sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 4349 del 15/05/2012 |
Non sussiste l'obbligo della p.a. di coprire, mediante scorrimento della graduatoria, il posto rimasto vacante in organico in seguito all'espletamento di un pubblico concorso, godendo essa di ampia discrezionalità nella scelta di assumere o meno nuovi dipendenti.
1. Pubblico impiego - Costituzione del rapporto - Concorso - Riservato - Ammissibilità - Presupposti necessari - Ratio della disciplina - Conclusioni
2. Concorso pubblico - Graduatoria - Scorrimento - Obbligo della p.A. - Insussistenza - Ragioni
3. Pubblico impiego - Costituzione del rapporto - Concorso - Vincitori - Assunzioni - Discrezionalità della p.A. - Sussistenza - Ragioni
1. Il principio del concorso pubblico non può essere derogato quando le mansioni proprie dei posti da coprire richiedano esperienze professionali suscettibili di essere acquisite anche presso strutture diverse da quelle appartenenti all'ente che bandisce il concorso. In altri termini, il concorso riservato è ammissibile solo quando si debbano affidare compiti di specificità tale da richiedere un apposito addestramento fornito soltanto da quell'Amministrazione, o acquisito grazie allo svolgimento delle stesse mansioni per un periodo di una durata valutabile come equipollente (1). Le deroghe al principio del concorso pubblico possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (2).
(1) Cons. Stato, sez. V, 12-7-2010 n. 4475.
(2) Corte Costituzionale 10-11-2011 n. 299 (la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ritiene illegittimi i concorsi interni, afferma che possono esservi deroghe in casi eccezionali, per assicurare il buon andamento dell'Amministrazione , proprio al fine di conservare le specifiche professionalità acquisite).
2. Nel vigente ordinamento non esiste alcuna norma che riconosca direttamente agli idonei dei concorsi il diritto di venir immessi in ruolo per il conferimento dei posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori ovvero medio tempore resisi disponibili in pianta organica; il c.d. scorrimento della graduatoria rappresenta, infatti, una facoltà eccezionale, e non un obbligo dell'Amministrazione, presupponendo esso scorrimento medesimo la valutazione discrezionale dell'interesse concreto e riconosciuto dell'Amministrazione a procedere alla copertura del posto vacante in organico, e gli stessi caratteri assume la relativa azione amministrativa quanto alla individuazione e specificazione della data di copertura del posto vacante, che resta affidata alla sua discrezionalità, ancorché sottoposta a sindacato giurisdizionale sotto gli ordinari profili di legittimità (3).
(3) Cons. Stato, sez. III, 3-10-2011 n. 5426.
3. L'assunzione di vincitori di concorsi pubblici rientra nella potestà organizzatoria della p.A., che ben può paralizzare l'assunzione o anche annullare una procedura di reclutamento (4); appartiene alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento di un vincitore di pubblico concorso, o di idoneo tra il personale in attività di servizio (5). Se, però, i vincitori di un concorso pubblico non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, la loro posizione di interesse legittimo può essere paralizzata da fatti sopravvenuti di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, che inducano la p.A., se del caso, anche ad annullare la procedura stessa, salvo il controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate (6).
(4) Cons. Stato, sez. V, 19-3-2001 n. 1632.
(5) T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5-10-2004 n. 10170; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29-9-2009 n. 9303.
(6) Cons. Stato, sez. III, 7-12-2010 n. 2161.
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N. 4349/2012 Reg. Prov. Coll.
N. 1654 Reg. Ric.
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S. A., rappresentato e difeso dagli avv. Elisabetta Esposito, Alessia Di Cerbo, con domicilio eletto presso Elisabetta Esposito in Roma, via Pietro Cossa, 41;
contro
Autorità Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A. B.; D. C., T. G., rappresentati e difesi dagli avv. Mario Sanino, Ilaria Colombo, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
per l'annullamento
dell'INQUADRAMENTO IN RUOLO DEI CONTROINTERESSATI CON INCARICO DIRIGENZIALE - ANNULLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI POSTI DI DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA
e della delibera del 9 novembre 2010 di chiusura della graduatoria impugnata con i motivi aggiunti
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi Forniture e di D. C. e di T. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2012 il dott. Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, dipendente dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, con il ricorso principale, notificato l'11 febbraio 2010, contesta l'avvenuto inquadramento quali dirigenti di seconda fascia di personale che svolgeva incarichi dirigenziali presso l'Autorità senza essere inquadrato nel ruolo della stessa, in particolare rappresentando la lesione del proprio interesse alla partecipazione ad un concorso per l'assegnazione dei posti dirigenziali così ricoperti. Dei provvedimenti dell'Autorità che hanno disposto tali inquadramenti, dell'ottobre 2007, la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza il 12 dicembre 2007, data in cui ha potuto esercitare il diritto d'accesso agli atti. E' stato, altresì, impugnato il concorso, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di posti di dirigente di seconda fascia, di cui 6 con formazione giuridica, 1 economica, 1 tecnica, bando del 7-12-2007.
Avverso tali atti sono state formulate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti l'Avvocatura dello Stato e i controinteressati contestando la ammissibilità e la fondatezza del ricorso. In particolare la difesa dei controinteressati eccepisce la mancata impugnazione dell'atto di inquadramento dei controinteressati (delibera del 3-4-ottobre 2007).
Successivamente la ricorrente partecipava al concorso indetto il 7-12-2007 e si collocava al secondo posto della graduatoria della area tecnica.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 23 marzo 2011 è stata impugnata la delibera del Consiglio dell'Autorità del 9 novembre 2011, della quale la ricorrente afferma essere venuta a conoscenza a seguito di accesso del 25 febbraio 2001, con la quale si provvedeva a chiudere le graduatorie interne ed esterne dopo l'assunzione di due unità, a seguito di scorrimento della graduatoria degli economisti, formulando censure di eccesso di potere e violazione di legge, in particolare sostenendo la necessità di scorrere la graduatoria a seguito del collocamento a riposo dell'Ing. N. che era il primo classificato della graduatoria del profilo tecnico. A seguito di ordinanza istruttorie di questo Tribunale è stato depositato l'atto impugnato con i motivi aggiunti.
All'udienza pubblica del 21 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dalla difesa dei controinteressati non può essere accolta. Infatti, pur essendo stata affermata la necessità della impugnazione di tale atto sia dalla sentenza n. 7539 del 2009 di questo Tribunale, sia dalla sentenza n. 580 del 2012 del Consiglio di Stato, si deve ritenere comunque impugnato tale atto con il ricorso principale, con il quale sono stati impugnati i provvedimenti del 15 ottobre e del 25 ottobre relativi all' inquadramento nei ruoli dirigenziali dei contrinteressati T., A. e D..
Sussistono invece profili di inammissibilità in relazione alla mancata impugnazione delle varie delibere con cui fin dal 2003 è stata avviata la procedura per l'assunzione dei dirigenti con incarico a tempo determinato. Tale procedura risulta, infatti, avviata, con apposita delibera dell'Autorità del 7-6- 2003, seguita dalla nomina della Commissione per lo svolgimento della procedura, tramite esame dei titoli e colloquio. E' evidente, infatti, che la lesione affermata dalla ricorrente, secondo la sua ricostruzione, si è verificata con la scelta dell'Autorità di procedere all'inquadramento nei ruoli dell'Autorità, quali dirigenti di seconda fascia, dei dirigenti con incarico a tempo determinato (delibera del 7 giugno 2003) e non di procedere ad una procedura concorsuale, scelta avvenuta inequivocabilmente con la delibera del 7-6-2003 ed i successivi atti, tra cui la nomina della commissione e lo svolgimento dei colloqui, procedura conclusasi con l'inquadramento del 2007.
La circostanza che la giurisprudenza, anche della sezione (sentenza n. 7539 del 2009), abbia ritenuto necessaria l'impugnazione dell'atto di inquadramento, nel caso in cui erano stati impugnati gli atti iniziali della procedura, in quanto atto non meramente consequenziale e per il quale non si sarebbe potuto verificare, quindi, alcun effetto caducante (Consiglio di Stato n. 580 del 2012), non fa venire meno, nel caso di specie, la necessità della impugnazione dell'atto iniziale della procedura concorsuale. Le censure proposte nel presente ricorso, riguardano, infatti, proprio la scelta di procedere all'inquadramento in ruolo dei dirigenti a tempo determinato, scelta operata inequivocabilmente nel 2003.
In ogni caso tale procedura è stata disposta dall'Autorità in via assolutamente eccezionale e di prima organizzazione delle stessa. Infatti, si deve ricordare che l'art 5 comma 5 della legge n. 109 del 1994, che ha istituito l'Autorità di Vigilanza, prevedeva la copertura del ruolo dell'Autorità in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso, ciò per assicurare l'immediato funzionamento della attività.
Il quadro normativo eccezionale previsto, a quel tempo, per l'Autorità di Vigilanza, conduce, comunque a ritenere legittima la procedura avviata nel 2003.
Tale procedura è consistita in uno speciale concorso riservato. La giurisprudenza anche della Corte Costituzionale, che ritiene illegittimi i concorsi interni, afferma che possono esservi deroghe in casi eccezionali, per assicurare il buon andamento dell'Amministrazione, proprio al fine di conservare le specifiche professionalità acquisite.
Il principio del concorso pubblico non può essere derogato quando le mansioni proprie dei posti da coprire richiedano esperienze professionali suscettibili di essere acquisite anche presso strutture diverse da quelle appartenenti all'ente che bandisce il concorso. In altri termini, il concorso riservato è ammissibile solo quando si debbano affidare compiti di specificità tale da richiedere un apposito addestramento fornito soltanto da quell'Amministrazione, o acquisito grazie allo svolgimento delle stesse mansioni per un periodo di una durata valutabile come equipollente (Consiglio Stato sez. V 12 luglio 2010 n. 4475). Le deroghe al principio del concorso pubblico possono essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (Corte Costituzionale 10 novembre 2011 n. 299).
La ricorrente ha impugnato, altresì, il concorso bandito nel 2007, al quale ha partecipato, contestando che sia stato messo a concorso un solo posto per il profilo tecnico.
La ricorrente non ha alcun interesse a tale impugnazione, proposta con riferimento alla procedura di inquadramento dei dirigenti a tempo determinato, di cui sopra, non tempestivamente impugnata. Inoltre, i posti messi a concorso, nel bando del 2007 sono stati individuati dall'Autorità, dopo la modifica, anzi la vera e propria approvazione della pianta organica dell'Autorità, l'indizione di altri concorsi esterni banditi dalla stessa Autorità. Ne deriva che sono stati individuati in modo indipendente rispetto ai posti attribuiti con la procedura concorsuale riservata a coloro a cui era stato attribuito un incarico dirigenziale, prima del 2003, posti individuati e determinati proprio nelle delibere del 2003.
Quanto alla impugnazione proposta con i motivi aggiunti, relativa al mancato scorrimento della graduatoria del profilo tecnico, deve ritenersi infondata, in relazione al costante orientamento giurisprudenziale, per cui nel vigente ordinamento non esiste alcuna norma che riconosca direttamente agli idonei dei concorsi il diritto di venir immessi in ruolo per il conferimento dei posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori ovvero medio tempore resisi disponibili in pianta organica; il c.d. scorrimento della graduatoria rappresenta, infatti, una facoltà eccezionale, e non un obbligo dell'Amministrazione, presupponendo esso scorrimento medesimo la valutazione discrezionale dell'interesse concreto e riconosciuto dell'Amministrazione a procedere alla copertura del posto vacante in organico, e gli stessi caratteri assume la relativa azione amministrativa quanto alla individuazione e specificazione della data di copertura del posto vacante, che resta affidata alla sua discrezionalità, ancorché sottoposta a sindacato giurisdizionale sotto gli ordinari profili di legittimità (Consiglio di Stato sez. III, 03 ottobre 2011, n. 5426).
L'assunzione di vincitori di concorsi pubblici rientra nella potestà organizzatoria della Pubblica Amministrazione, che ben può paralizzare l'assunzione o anche annullare una procedura di reclutamento (Cons. St., V, 19 marzo 2001, n. 1632); appartiene alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento di un vincitore di pubblico concorso, o di idoneo tra il personale in attività di servizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 5 ottobre 2004, n. 10170; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 settembre 2009, n. 9303).
Se, però, i vincitori di un concorso pubblico non sono titolari di un diritto soggettivo alla nomina, la loro posizione di interesse legittimo può essere paralizzata da fatti sopravvenuti di natura normativa, organizzativa o anche solo finanziaria, che inducano la p.a., se del caso, anche ad annullare la procedura stessa, salvo il controllo giurisdizionale sulla congruità e la correttezza delle scelte in concreto operate (Consiglio Stato, sez. III, 07 dicembre 2010, n. 2161).
Nel caso di specie, la ricorrente lamenta l'avvenuto scorrimento della altre due graduatorie, per il profilo economico e per quello giuridico. Tale scelta dell'amministrazione non può neppure essere considerata manifestamente illogica o irragionevole, trattandosi di graduatorie del tutto indipendenti tra loro, e di posti per profili differenti, le cui esigenze di copertura rispondono evidentemente a diverse scelte organizzative dell'Amministrazione.
Infine, anche la circostanza che l'ing. N., primo della graduatoria del profilo tecnico, sia stato collocato in pensione, non attribuisce alcuna posizione alla ricorrente. Il TU n. 3 del 1957, da cui possono trarsi principi generali in materia, prevede, all'art 8, la mera facoltà dell'Amministrazione di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa, nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori.
Le impugnazioni proposte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti sono quindi infondate e devono essere respinte.
In considerazione della complessità delle questioni in fatto, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
IL PRESIDENTE
Franco Bianchi
L'ESTENSORE
Cecilia Altavista
IL CONSIGLIERE
Giuseppe Sapone
Depositata in Segreteria il 15 maggio 2012
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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