Mercoledì 08 Giugno 2016 19:08 |
Lavoro Pubblico e Privato/Lavoro pubblico |
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L’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario si consegue con la maggioranza semplice dei voti favorevoli |
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sentenza T.A.R. Lazio - Roma n. 6567 del 07/06/2016 |
Il Tar Lazio con la decisione in commento, ribadendo il suo precedente orientamento esposto con la sentenza 13121/2015 confermata dal giudice d’appello con la sentenza 470/2016, ha ritenuto illegittimo l’articolo 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011 “Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, emanato a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (da ultimo, articolo 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006). Il Tribunale in particolare, ha ritenuto siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari ed in contrasto con le disposizioni normative sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario. Avvocato Valentina Russo
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N. 06567/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2015, proposto da:
Rosamaria D'Amore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Storzieri, con domicilio eletto presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Roberto Iorio;
per l'annullamento
del verbale del 28 gennaio 2013 della Commissione nominata per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia (tornata 2013) - settore concorsuale 13/A4 - economia applicata, unitamente agli ulteriori atti indicati in ricorso, nochè dell’elenco degli abilitati nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che la Sezione si è già espressa sulla questione , con la recentissima sentenza del 03 novembre 2015 n. 12407/2015, con la quale ha accolto il ricorso sulla base della considerazione per cui: “Siffatta previsione regolamentare, assolutamente innovativa rispetto a tutta la pregressa legislazione in materia di concorsi universitari, risulta in contrasto con quelle di legge sotto due profili: in primo luogo, in quanto un’innovazione tanto significativa e contrastante con le regole generali di funzionamento degli organi collegiali avrebbe dovuto essere esplicitamente indicata dal legislatore nei dettagliatissimi criteri che esso ha fornito per l’adozione del regolamento disciplinante la procedura abilitativa; - in secondo luogo e comunque, perché la previsione di maggioranze qualificate risulta incompatibile con quella – specificamente inserita dal legislatore tra i criteri direttivi per l’adozione del regolamento (art. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010) – secondo cui la Commissione deve in ogni caso (cioè: sia se il giudizio è positivo, sia se è negativo) rendere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”. Risulta infatti, all’evidenza, impossibile pervenire ad un congruo e motivato giudizio negativo per una Commissione a maggioranza convinta del contrario.”, orientamento ribadito dalla sentenza n.13121/2015, confermata con sentenza n.470/2016 dal giudice d’appello;
Rilevato che deve ritenersi illegittimo l’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 222/2011, secondo il quale la Commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, anziché a maggioranza dei componenti, come del resto previsto dalla previgente normativa (v., da ultimo, art. 9, comma 9, del D.Lg.vo n. 164/2006);
che dall’illegittimità della regola di computo della maggioranza discende quella del giudizio negativo reso nella fattispecie dalla Commissione, e siccome a favore dell’abilitazione della ricorrente, invero, ha votato la maggioranza dei commissari (tre su cinque), il giudizio reso collegialmente non può che considerarsi favorevole, con conseguente conseguimento dell’abilitazione a professore di II fascia da parte dell’interessata;
Ritenuto in conclusione che il ricorso in epigrafe debba essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il M.I.U.R. al pagamento delle spese di causa a favore della ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso del contributo unificato ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)