| Mercoledì 04 Maggio 2011 10:07 |
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N. 612/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 2044 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2044 del 2010, proposto da
M. B., rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Ghezzo e Roberto Granzotto, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 62;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro "pro tempore", rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore della Motorizzazione Civile di Belluno n. 8259/E1 del 1.12.2009 di revisione della patente di guida di cui il B. è titolare "mediante nuovo esame di idoneità tecnica";
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i relativi allegati;
vista l'ordinanza collegiale n. 825/10 di rigetto della domanda di misure cautelari;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 23 marzo 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori S. Masiero, su delega di Ghezzo, per il ricorrente e Cardin per l'Amministrazione resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente espone:
- di essere titolare di patente di guida da moltissimi anni e che il 30 ottobre 2008 la Motorizzazione civile di Belluno, a seguito di denuncia di smarrimento, gli ha rilasciato un duplicato con scadenza nel 2013;
- di essersi visto notificare, il 30 agosto 2010, il decreto di revisione della patente di guida in epigrafe indicato, "mediante nuovo esame di idoneità tecnica". Il provvedimento di revisione scaturisce da una comunicazione dell'UMC di Belluno in data 1^ dicembre 2009 dalla quale risulta che il ricorrente aveva il documento di guida scaduto dal 10 dicembre del 2003;
- a seguito di detta comunicazione l'UMC di Belluno, "considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida", ha disposto la revisione predetta.
Ciò premesso, il B. lamenta l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di revisione, adottato ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. 285/1992, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, sulla base di un unico, articolato motivo, concernente violazione di circolare interpretativa, mancato invio di comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/90, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti e carenza di interesse pubblico. Si sostiene, in particolare, che:
- il mancato rinnovo della patente di guida, nel caso di specie scaduta da quasi cinque anni, non giustifica di per sé il provvedimento di revisione, che deve avere a fondamento un fondato e motivato dubbio circa la persistenza dell'idoneità tecnica alla guida;
- la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, del 26 gennaio 2009, avente a oggetto "chiarimenti in merito alla circolare M.C.T.C. n. 16/1971", prevede che la revisione non vada disposta obbligatoriamente ogniqualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, stabilendo che la valutazione vada fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma e che, in ogni caso, l'eventuale provvedimento di revisione deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della l. n. 241 del 1990;
- l'autorità procedente non ha motivato il provvedimento di revisione, contravvenendo così allo specifico obbligo previsto in tal senso dall'art. 3 della l. 241/90, né ha effettuato alcuna attività istruttoria;
- nel lasso di tempo intercorso tra il rilascio del duplicato della patente di guida, avvenuto in data 30.10.2008, e la notifica del decreto di revisione (30.8.2010), il ricorrente non è incorso in alcuna accertata violazione del codice della strada;
- la patente di guida del ricorrente ha scadenza quinquennale in quanto titolo abilitativo alla guida di automezzi di tipo D/E, ma il B. è titolare di patente di guida anche A e B, con scadenza di dieci anni, cosicché la revisione della patente avrebbe potuto riguardare, tutt'al più, le tipologie di autoveicoli per i quali la scadenza di validità avviene ogni cinque anni, e non anche quelle per le quali la scadenza prevista è di dieci anni.
Si è costituita l'Amministrazione dei trasporti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
L'Avvocatura ha posto l'accento sul fatto che lo stesso ricorrente ha dichiarato di risiedere in Romania da vent'anni e di rientrare in Italia saltuariamente. Se tale affermazione corrisponde al vero il ricorrente "sarebbe in possesso illegittimamente del documento di guida italiano, poiché per ottenere la patente italiana occorre avere la residenza in Italia", mentre il ricorrente non ha comprovato il possesso del requisito anzidetto ma, anzi, risulta cancellato per irreperibilità dall'anagrafe del Comune di Mel. L'Avvocatura ha quindi insistito per il rigetto del ricorso poiché infondato.
L'istanza di sospensiva è stata respinta e il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 23 marzo 2011.
2.- In via preliminare si ritiene che il sopra riassunto rilievo difensivo dell'Avvocatura dello Stato sia superabile.
Il Collegio prende atto che il ricorrente, al quale era stato chiesto, con l'ordinanza istruttoria delegata n. 94/10, di far conoscere e di comprovare il possesso del requisito della residenza in Italia, non ha ottemperato all'ordinanza medesima.
Ciò nondimeno, indipendentemente dalla classificazione del rilievo suddetto come eccezione in rito, o come -non consentita- integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto, il Collegio, pur riconoscendo che per poter conseguire la patente di guida in Italia occorre il requisito della residenza, requisito che viene soddisfatto con l'acquisizione della residenza in un qualunque comune del territorio nazionale, ritiene che nulla impedisca al B. di riacquistare la residenza nel Paese, ove mai l abbia persa.
Ciò precisato, il ricorso è fondato e va accolto con riferimento ai profili di censura relativi alla violazione degli articoli 7 e 8 della l. n. 241/90, e al difetto di motivazione, puntualmente rilevati nel ricorso.
Nell'emanare il provvedimento "de quo" -che, si noti, ha carattere squisitamente discrezionale- l'Amministrazione procedente ha, infatti, omesso di comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento, così violando il disposto degli articoli 7 e 8 della l. 241/90. L'inadempimento di tale obbligo ha precluso al ricorrente di fornire qualsiasi "argomentazione circa i motivi di ritardo nella richiesta di conferma" (v. punto 1 della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti e i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, del 26.1.2009, avente a oggetto "Chiarimenti in merito alla circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971"; più in generale, sulla applicazione dell'istituto dell'avvio del procedimento ex articoli 7 e 8 della l. n. 241/90 ai casi di revisione di patente ex art. 128 cod. strad. v. Cons. St., VI, nn. 2760/08, 2434/08 e 6013/06, alle cui argomentazioni si fa rinvio. Né l'UMC di Belluno ha evidenziato l'esistenza di ragioni di particolare urgenza idonee a consentire l'omissione dell'avviso di avvio del procedimento).
Inoltre, come correttamente rilevato dal patrocinio del ricorrente, l'UMC di Belluno ha omesso di fornire qualsivoglia motivazione alla propria decisione, limitandosi a richiamare in maniera generica "il comportamento di guida" che avrebbe fatto sorgere dubbi circa la persistenza dei requisiti di idoneità tecnica.
Più in generale, a questo proposito appare opportuno rammentare che l'applicazione della misura della revisione della patente di guida prevista dall'art. 128 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ai fini del controllo della persistenza del requisito -per quanto qui più interessa- della idoneità tecnica alla guida, ha natura ampiamente discrezionale e si presenta come espressione di un potere cautelare esercitato a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale; il suddetto potere va correlato all'esistenza di elementi di giudizio sufficienti e idonei a porre in dubbio l'idoneità tecnica alla guida del conducente. In altri termini la revisione suddetta va disposta nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale in relazione a qualsiasi comportamento irregolare di guida che, per le sue modalità concrete, dia luogo a dubbi circa l'idoneità tecnica del conducente alla guida di veicoli a motore.
L'ampia discrezionalità di cui l'Amministrazione dispone in materia non la esime peraltro dall'osservanza del dovere motivazionale previsto dall'art. 3 della l. n. 241/90.
In altre parole, l'espressione contenuta nel citato art. 128 cod. strad. "qualora sorgano dubbi sulla persistenza ...della idoneità tecnica" impone all'Amministrazione, anche alla luce di quanto stabilisce il citato art. 3 della l. n. 241/90, una motivazione adeguatamente approfondita delle ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato (giurisprudenza pacifica, il che esime da citazioni specifiche).
In questa prospettiva occorre altresì tenere conto del fatto che, nella specie, la revisione della patente è stata disposta circa due anni dopo il rilascio del duplicato, senza che, peraltro, al B. fosse mai stata contestata, in questo lasso di tempo, una infrazione al codice della strada.
Per le considerazioni su esposte, assorbito ogni altro profilo di censura non esplicitamente esaminato, il ricorso va accolto e il decreto impugnato annullato.
Le spese di lite vanno però compensate, avuto riguardo alle peculiarità della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio
L'ESTENSORE
Marco Buricelli
IL PRIMO REFERENDARIO
Stefano Mielli
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Depositata in Segreteria il 13 aprile 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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