Mercoledì 07 Luglio 2004 13:52
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Archivio/2004-2010

CONCORSI PUBBLICI - PROVE SCRITTE - ANONIMATO

CONSIGLIO DI STATO n. 5017 del 07/07/2004

Concorso pubblico – Prove scritte – Esclusione – Regola dell’anonimato degli elaborati – Astratta possibilità di riconoscimento dell’autore dell’elaborato – Non è sufficiente ad invalidare la prova – Necessità di una inequivoca volontà del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.

Nelle procedure concorsuali, la regola tesa a garantire l’anonimato degli elaborati scritti, non può essere intesa in modo tanto tassativo ed assoluto da comportate l’invalidità delle prove ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, giacché non si potrebbe mai escludere “a priori” che un commissario sia in condizioni di riconoscere una particolare modalità di stesura.Al fine di affermare la riconoscibilità e quindi la invalidità della prova scritta, è pertanto necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato. Ciò in quanto, l’articolo 23 ultimo comma R.D.37/1934 fa riferimento al fatto che il candidato “si sia fatto riconoscere”, sicché la sanzione della esclusione sembra ricondursi ad una precisa volontà, e non può essere giustificata dalla mera accidentalità o dal caso fortuito (nella specie il Supremo Consesso ha affermato che, anche se la chiusura della busta piccola è attività spettante al candidato unitamente alla introduzione dei fogli, non può farsi ricadere sugli stessi candidati il rischio consistente nella scollatura delle buste, non derivante, verosimilmente, dalla volontà, né tantomeno dalla intenzionalità degli stessi, che semmai, hanno interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro prove).

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R E P U B B L I C A I T A L I A N AN.5017/2004Reg. Dec.N. 8291 Reg. Ric. Anno 1994IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguenteD E C I S I O N Esul ricorso in appello n. 8291 del 1994 proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,CONTROAlessandro Fiamminghi, Elio Affienita, Alberto Gallotti, Cristina Maltese, Rosanna Di Tomassi, Marzia Amiconi, Renato Ciamarra, Anna Laura Caputo, Laura Gallo, Marco Forte, rappresentati e difesi dall’avv. Ruggero Frascaroli, con il quale domiciliano in Roma al viale Regina Margherita n.46,per l’annullamentodella sentenza n. 1080/1994 resa inter partes dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I il 6 luglio 1994. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;Visti gli atti tutti della causa;Relatore, alla pubblica udienza dell’11 maggio 2004, il Dott. Sergio De Felice;Uditi i difensori delle parti, G.P. Mosca su delega dell'avv. R. Frascaroli e l'Avvocato dello Stato Ferrante;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.F A T T O La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, presentato da dieci candidati agli esami per l’ammissione alla professione di procuratore legale presso la Corte di Appello di Roma, contro i provvedimenti di annullamento della prova scritta adottati dalla Commissione esaminatrice.Tale provvedimento era stato adottato in seguito all’accertamento del fatto che le buste interne, contenente le schede segrete nelle quali erano riportate le generalità del candidato, erano aperte in violazione del disposto di cui all’art. 22 R.D.22 gennaio 1934 n.37. A giudizio della commissione tale fatto integrava gli estremi della riconoscibilità dei candidati, i cui elaborati andavano pertanto annullati ai sensi dell’art. 23 ultimo comma R.D.37/1934.La sentenza di accoglimento veniva motivata sulla base della osservazione che la scollatura della busta relativa ad un elaborato del concorrente non assurge ad elemento di differenzialità integrante segno di riconoscimento, nell’ambito di una tornata concorsuale in cui, come verificato a posteriori, tale inconveniente della apertura delle buste avrebbe riguardato ben cinquanta candidati, le cui prove erano state annullate.Il ricorso veniva accolto per quanto riguarda la ricorrente Di Tomassi Rosanna, che aveva superato le prove alle quali era stata ammessa con riserva, mentre veniva dichiarato improcedibile per gli altri ricorrenti, che, o non avevano superato l’esame, a seguito della correzione degli elaborati, o che, pur ammessi agli orali, non li avevano poi superati.L’appello del Ministero è fondato sul difetto di motivazione della sentenza, in quanto non è dato rinvenire alcun nesso tra il numero degli annullamenti per c.d. busta aperta e la violazione della par condicio. La unica regola che avrebbe dovuto seguire il giudice è quella della violazione dell’anonimato.Né significa alcunché in fatto il numero di cinquanta candidati in un esame riguardante migliaia di persone.Gli appellati si sono costituiti chiedendo il rigetto dell’appello.Alla udienza pubblica dell’11 maggio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.D I R I T T ONella specie, l’amministrazione aveva inteso violato il principio dell’anonimato nell’esame di abilitazione forense, perché era avvenuta la scollatura delle buste interne, il cui contenuto era accessibile.La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso, sulla base del ragionamento che la avvenuta scollatura, per le circostanze in cui era avvenuta (aveva interessato cinquanta candidati tra migliaia di candidati e di elaborati), non assurgeva ad elemento di differenzialità tale da integrare il segno di riconoscimento.Il Ministero appella la suddetta sentenza, ritenendola ingiusta e non motivata.L’appello è infondato.L’art. 22 R.D.37/1934, per l’esame di abilitazione alla professione forense, stabilisce il sistema delle buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di nomi o contrassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella busta grande.L’art. 23 ultimo comma R.D.37/1934 stabilisce, come sanzione, che deve essere annullato l’esame dei candidati che si siano fatti riconoscere.Nonostante tali dati normativi, tesi a garantire la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, nelle procedure concorsuali tale regola non può essere intesa in modo tanto tassativo ed assoluto da comportate la invalidità delle prove ogni volta che sussista una astratta possibilità di riconoscimento, giacché non si potrebbe mai escludere “a priori” che un commissario sia in condizioni di riconoscere una particolare modalità di stesura.Sulla base di tale principio, questo Consesso (sentenze sezione VI, 17 settembre 2003, n.5284, sez.V, 1 ottobre 2002, n.5132) ha ritenuto, che al fine di affermare la riconoscibilità e quindi la invalidità della prova scritta, è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco la intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato.Né vale in contrario la menzione di precedenti giurisprudenziali, anche di questo Consiglio di Stato (sezione IV, 9 novembre 1984, n.853) nel senso di ritenere nulla la prova scritta, nel caso di trasparenza delle buste, che consentono la individuazione del candidato, anche in mancanza della prova che tale individuazione sia avvenuta in concreto da parte della commissione aggiudicatrice, in quanto, in tale altra ipotesi, l’annullamento, pur se non dipendente dal comportamento del candidato, riguarda la intera gara, che verrà quindi ripetuta, con rispetto della par condicio.Pertanto, anche se la chiusura della busta piccola è attività spettante al candidato (art. 22 R.D. su citato, comma secondo), unitamente alla introduzione dei fogli, non può farsi ricadere sugli stessi candidati (nella specie, cinquanta su migliaia) il rischio consistente nella scollatura delle buste, non derivante, verosimilmente, dalla volontà, né tantomeno dalla intenzionalità degli stessi, che semmai, hanno interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro prove.La norma in materia (art. 23 sopra citato) fa riferimento al fatto che il candidato “si sia fatto riconoscere”, sicché la sanzione della esclusione sembra ricondursi ad una precisa volontà, e non può essere giustificata dalla mera accidentalità o dal caso fortuito.Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’appello.La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Ministero di Grazie e Giustizia nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione I, n. 1080 del 1994, così provvede:rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro tremila.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Roma, addì 11 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quarta, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori Magistrati:Gaetano Trotta PresidenteCostantino Salvatore ConsigliereBruno Mollica ConsigliereCarlo Saltelli ConsigliereSergio De Felice Consigliere, est. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Sergio De Felice Gaetano Trotta IL SEGRETARIOMaria Cecilia VitollaDEPOSITATA IN SEGRETERIA6 luglio 2004(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)Il DirigenteGiuseppe Testa