| Lunedì 28 Giugno 2004 18:51 |
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Archivio/2004-2010 |
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Appalti di servizi - costo del lavoro - derogabilità delle tabelle fise - |
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| T.A.R. Catania, Sezione II n. 1690 del 28/06/2004 | |
1.- Appalto di servizi - Offerta - Anomalia - Rilevazione - E' un sistema automatico - Dialettica in ordine ai punti dell’offerta ritenuti incongrui - Necessità - Sussiste - Ragioni.2.- Appalto di servizi - Offerta - Anomalia - Giustificazione - Sino alla ompressione dei minimi salariali - Impossibilità - Ragioni.3.- Appalto di servizi - Offerta - Anomalia - Costo del lavoro - Dati della Tabella FISE - Derogabilità - Sussiste - Limiti.
1.- La circostanza che l’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 stabilisce, al comma 3, un sistema automatico di rilevazione dell’anomalia (superamento della percentuale di ribasso di un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento) non deve indurre l’Amministrazione a ritenere che il subprocedimento di valutazione dell’anomalia non debba essere, sin dal suo sorgere, oggetto di una specifica dialettica in ordine ai punti dell’offerta ritenuti incongrui. In altri termini, l’individuazione della soglia di anomalia, se da un verso costituisce il presupposto necessitato della richiesta di giustificazione, dall’altro non giustifica la mancata individuazione dei punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente incongruità del ribasso e che, pertanto, devono essere precisati al fine di stabilire se le spiegazioni ricevute possano giustificare l’abbattimento dei costi di esercizio secondo i precisi parametri offerti dal secondo comma dell’art. 25 menzionato. In tal senso depone, come correttamente osservato dalla ricorrente, il comma 1 dell’art. 25, ove stabilisce che l’amministrazione richieda “precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti”.2.- La giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 36), anche, come chiarito, dalla stessa normativa comunitaria.3.- E’ erroneo il comportamento dell’Amministrazione che, ancorandosi forse inconsapevolmente ai dati della Tabella FISE, illegittimamente ritiene un'offerta anomala, proprio perché non ha tenuto conto che gli stessi, come espressamente prevede l’art. unico della l. n. 327/2000, sono derogabili, purché lo scostamento non pregiudichi, comunque, il livello minimo salariale, da intendere quale parametro certo dell’”evidente” violazione della garanzia richiesta dalla norma. Pertanto, in coerenza con il quadro complessivo delle norme, da valutare anche alla luce dei principi costituzionali che impongono, ex art. 36 Cost., una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa, non può dirsi che il costo del lavoro debba essere rigidamente commisurato alle tabelle FISE e, inoltre, che nel margine di derogabilità stabilito per le stesse dalla L. n. 327/2000 certamente rientrano i parametri stabiliti dal CCNL di settore, anche se inferiori alle tabelle ministeriali.
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n. 1690/04 Reg. Sent. REPUBBLICA ITALIANA n. 1345-1421-1821/2002 Reg. Ric.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Seconda - adunato in camera di consiglio con la presenza dei sigg. magistrati:Dott. Salvatore Schillaci PresidenteDott. Savasta Pancrazio Maria I Referendario rel. est.Dott. Michelangelo Francavilla Referendarioha pronunciato la seguenteSENTENZASui ricorsi nn. 1345/2002, 1421/2002 e 1821/2002 proposti, rispettivamente, da:LA LUCENTE, rappresentata e difesa dall’avv. Ignazio Scuderi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, Via V. Giuffrida n. 37;PULISERVICE, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Azzolina, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Angelo Bonura, sito in Catania, Via Umberto I, n. 150;VACCARO Pasqualina, rappresentata e difesa dall’avv. Nunzio Perrotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Rosario Lo Faro, sito in Catania, Via Simili;CONTROil Comune di Paternò, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da avv. Alfio Platania, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Marchese sito in Catania Via V. Giuffrida;e nei confronti di PUNTO PULIZIA di Mirone Giuseppa & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Buscemi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Via V.Emanuele Orlando n. 8;per l’annullamentoquanto al ricorso n. 1345/2002.del verbale del 14 febbraio 2002 numero 158 di repertorio, relativo “all’affidamento del servizio di pulizia dei locali del Tribunale Sezione staccata del Comune di Paternò con cui l’impresa ricorrente è stata esclusa dalla gara per una presunta anomalia dell’offerta, ed è stata provvisoriamente dichiarata aggiudicataria del servizio l’impresa controinteressata;di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi espressamente compresi, ove occorra e nei limiti di interesse, tutti i verbali di gara non conosciuti, la nota trasmessa con raccomandata del 28.1.2002 n. 2637 di protocollo con cui sono state richieste alla ricorrente precisazioni in merito all’offerta, il verbale del 22 febbraio 2002 non conosciuto, nonché l’atto di approvazione definitivo delle operazioni di gara , anch’esso non conosciuto);e per il riconoscimentoex art. 7 della Legge TAR, del diritto della società ricorrente alla corresponsione ed al risarcimento integrale dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati e per la condanna, previa determinazione dei criteri che il Tribunale vorrà individuare, al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, in subordine, delle somme di cui si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.Quanto al ricorso n. 1421/2002.dei verbali di aggiudicazione rep. nn. 158 e 159 del 14.2.2002 e 22.2.2002 relativi alla gara di cui al precedente ricorso;del verbale di gara rep. n. 151 del 24.2.2002 relativo alla gara di cui al precedente ricorso;di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il provvedimento dirigenziale e/o sindacale e/o di G.M. di approvazione degli atti e dei verbali di gara per il conferimento dell’appalto di cui al precedente ricorso;Ricorso n. 1821/2002.del verbale di aggiudicazione rep. n. 158 del 14.2.2002 di cui ai precedenti ricorsi e di ogni altro atto comunque collegato e connesso;Visti i ricorsi con i relativi allegati;Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;Visti gli atti tutti della causa;Designato Relatore per la pubblica udienza del 29.01.04 il I Referendario Dott. Savasta Pancrazio;Uditi gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:FATTORicorso n. 1345/2002.Con determinazione n. 25 del 6.11.2001, il Comune di Paternò ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia del locale Tribunale, da esperirsi unicamente con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 157/1995.L’offerta della ricorrente, così come quella della ditta Vaccaro, veniva sottoposta alla verifica dell’anomalia, che veniva riscontrata con nota dell’11.2.2002.Nella seduta del 14.2.2002, la ricorrente veniva esclusa in quanto sarebbe risultata “sottostimata la spesa per la manodopera, insufficiente la spesa per il materiale di consumo e non previste le quote di ammortamento delle attrezzature impiegate”.La ricorrente, premesso che se la sua offerta fosse stata valutata positivamente l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere all’aggiudicazione della gara in suo favore in quanto miglior offerente, ha impugnato detta esclusione, deducendo, a sostegno delle proprie ragioni, le seguenti censure:I. Violazione del bando di gara - Violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e del giusto procedimento in materia di offerte anomale - Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e della legge regionale n. 10/1993 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, contraddittorietà ed illogicità.Il seggio di gara avrebbe escluso la ricorrente senza fornire un’adeguata motivazione. Inoltre, il procedimento, iniziato mediante una generica richiesta di giustificazioni, e quindi senza alcuna specifica indicazione su cosa dovesse essere giustificato, non avrebbe potuto concludersi con l’immediata esclusione dell’offerta, ma avrebbe dovuto necessariamente proseguire con eventuali ulteriori contestazioni circa gli specifici motivi della sua inadeguatezza. Detto comportamento avrebbe determinato una violazione del necessario contraddittorio che deve contraddistinguere detta fase valutativa dell’offerta, da orientarsi, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, verso precisazioni della stessa ritenute “pertinenti” e non, come sarebbe avvenuto, verso generici e non specificati dubbi sulla sua congruità.La carenza manifestata in detta fase, inoltre si sarebbe riverberata sul profilo motivazionale dell’atto di esclusione impugnato, posto che lo stesso si sarebbe limitato ad utilizzare formule stereotipate e non satisfattive dell’obbligo imposto dall’art. 3 della l. n. 241/1990.In riferimento alle singole deduzioni contenute nell’atto di esclusione, la ricorrente ha precisato che in merito al costo del lavoro si sarebbe attenuta ai minimi retributivi stabiliti dai CCNL di settore e che, anzi, pur avendo la possibilità di ottenere i benefici di cui alla l. n. 407/90 (così come rappresentato nella nota di accompagnamento alla scheda giustificativa), non si sarebbe concretamente avvalsa degli stessi.In ordine al secondo rilievo rappresentato nell’atto di esclusione, circa l’irrisorietà delle spese previste per i materiali di consumo e la mancata indicazione delle quote di ammortamento, il seggio di gara non avrebbe offerto, come dovuto, le ragioni che militerebbero per detta conclusione. Inoltre, per quanto più specificamente stabilito per gli ammortamenti, la ricorrente li avrebbe già “scontati” per effetto dello svolgimento di altri servizi.Infine, la ricorrente ha richiesto il risarcimento del danno, da valutarsi anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione.Costituitasi, la controinterssata aggiudicataria del servizio, ha concluso per l’infondatezza del gravame.Ad analoghe conclusioni si è affidato il Comune resistente.Con ordinanza n. 976/02, questo Tribunale ha riconosciuto, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris limitatamente alla mancata espressa contestazione dei punti di anomalia dell’offerta.Con nota del 20.5.2002, il Comune ha richiesto le disposte precisazioni che la ricorrente ha esitato con dettagliata relazione.Con nota del 16.12.2002 il seggio di gara ha confermato l’anomalia dell’offerta.Con ricorso notificato il 14.1.2003, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, impugnando l’ulteriore atto di esclusione.A sostegno delle proprie ragioni, ha proposto le seguenti censure:I. Violazione dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e del giusto procedimento in materia di offerte anomale - Violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/1990 e della l.r. n. 10/1993 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, travisamento, errore sui presupposti, contraddittorietà ed illogicità, sviamento - Violazione dell’Ordinanza del TAR Catania n. 976/02.Il nuovo provvedimento di esclusione sarebbe affetto dai medesimi vizi di genericità e carenza di motivazione.Inoltre, in punto di fatto sarebbero emersi i macroscopici errori di valutazione della superficie effettuati dall’amministrazione (che avrebbe conteggiato, quale superficie utile per la pulizia, anche soffitti e pareti).Partendo dal nuovo dato pari a mq 2848, diversa da quella di mq 5828 precedente, sarebbero sufficienti sia le ore prospettate come necessarie dalla ricorrente per la pulizia dei locali, sia, conseguentemente, la media di pulizia giornaliera ed i prezzi applicati.Infine, senza più nulla ribadire in ordine alle quote di ammortamento, l’Amministrazione si sarebbe soffermata nuovamente sui materiali di consumo, senza fornire alcuna giustificazione sulla insufficienza del costo programmato, nonostante la dettagliata esposizione fornita in sede di giustificazione.Con Ordinanza n. 371/03, questa stessa Sezione, previa riunione, stante l’evidente connessione oggettiva, del ricorso con quelli portanti i nn. 1421/02 e 1821/02, ha disposto consulenza tecnica d’ufficio volta a valutare se il complesso argomentativo presente nelle giustificazioni della ricorrente, soprattutto sotto il profilo delle superfici considerate e dei costi complessivi collegati, superi le obiezioni presenti negli atti impugnati”.La consulenza è stata depositata il 27.10.2003.Ricorso n. 1421/2002.Con il ricorso n. 1421/2002, la ditta Puliservice ha impugnato l’aggiudicazione a favore della Punto Pulizia, in quanto la stessa non avrebbe allegato all’offerta, così come previsto nel bando, la copia del bilancio relativo all’ultimo esercizio finanziario.Invero, il seggio di gara, accortosi della detta carenza, così come risulta dal verbale di gara del 14.2.2002, aveva ammesso con riserva la ditta risultata poi aggiudicataria.In seno alla detta riunione di gara, il legale rappresentante della Punto Pulizia offriva una giustificazione regolarmente verbalizzata, secondo cui la ditta era una “società in nome collettivo per la quale si applicano le disposizioni del codice civile del capo III libro V artt. 2291 e seguenti alla stessa non si applicano le disposizioni di cui all’art. 2423 e seguenti relativi alla società per azioni”.Dopo aver assunto parere legale, la commissione di gara invitava la ditta a depositare copia dello statuto della società ed il rendiconto annuale previsto in seno allo statuto stesso.Indi, dopo aver ammesso alla gara la controinteressata , la dichiarava aggiudicataria del servizio. Con ricorso notificato l’8.4.2002 e depositato il 13.4.2002, la ricorrente ha impugnato detti provvedimenti, affidandosi al seguente unico motivo di gravame:Violazione dell’art. 16 lett. C) del bando di gara per pubblico incanto pubblicato nella G.U.R.S. n. 52 del 28.12.2001 - Violazione dell’art. 13 del d.lgs.vo 24 luglio 1992 n. 358 e dell’art. 13 del d.lgs.vo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall’art. 11 del d.lgs.vo 25 febbraio 2002 n. 65 _ Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs.vo 17 marzo 1995 n. 157, come sostituito dall’art. 11 del d.lgs.vo 25 febbraio 2002 n. 65 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs.vo 24 luglio 1992 n. 358 - Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza - Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento - Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento e di violazione del principio della par condicio - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti - Eccesso di potere sotto il profilo della carenza ed insufficienza di motivazione e del difetto di istruttoria.In sostanza, asserisce la ricorrente che, ai sensi delle norme calendate, la controinteressata aggiudicataria avrebbe dovuto documentare la propria idoneità economico-finanziaria, cui mirano i documenti richiesti e non esibiti, in maniera alternativa, unitamente e non oltre il termine stabilito per la produzione dell’offerta di gara.La successiva integrazione richiesta, oltre che illegittima, avrebbe determinato la violazione del principio della par condicio tra i partecipanti.In conclusione, la ricorrente ha chiesto il risarcimento, quantificato in € 5.000/00, in considerazione non solo del mancato utile di impresa, ma anche della circostanza che il titolare avrebbe altresì prestato la propria opera lavorativa nel disimpegno del servizio.Costutitisi, il Comune intimato e la controinteressata, hanno concluso per l’infondatezza del gravame.Con Ordinanza cautelare n. 988/02. questa stessa sezione ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati.Ricorso n. 1821/02.L’offerta della ditta Vaccaro, come chiarito in occasione dell’esposizione del fatto in seno al ricorso, è stata sottoposta all’esame dell’anomalia, in sostanza per gli stessi motivi della Puliservice.La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, affidandosi alle seguenti censure:I. Eccesso di potere per falsa applicazione di legge.Asserisce la ricorrente, con il primo motivo di gravame che il seggio di gara avrebbe dovuto aggiudicare la gara, così come previsto dal bando, sulla scorta della semplice considerazione del prezzo più basso e non, come avvenuto, considerando l’offerta più vantaggiosa. II. Nullità dell’atto per violazione di legge.Il provvedimento sarebbe affetto da nullità insanabile, posto che il seggio di gara, in spregio all’art. 21, comma 5, della l. n. 109/94, sarebbe composto nella sua quasi interezza dagli stessi componenti che avevano formato la precedente commissione di gara che aveva aggiudicato, per il biennio precedente, l’appalto de quo. La norma, infatti, prevederebbe l’impossibilità di detta composizione, se non trascorso un triennio dalla precedente nomina.III. Nullità dell’atto per difetto di motivazione. In ultimo, sarebbe illegittima, per difetto di motivazione sia l’aggiudicazione contestata, sia l’esclusione della ricorrente.Costuitisi, il Comune intimato e la controinteressata, hanno concluso per l’infondatezza del gravame.Con Ordinanza Collegiale n° 1550/02, questo Tribunale - Sezione Seconda - stante la complessità dell’intera questione e la connessione con gli altri ricorsi, ha rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, disponendo il rinvio degli atti al Presidente della Sezione per la fissazione del merito.Alla pubblica udienza del 29.01.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.DIRITTOLe questione posta all’esame del Collegio riguarda la procedura di gara volta all’assegnazione del servizio di pulizia del locale Tribunale. Le domande proposte con i ricorsi in esame possono essere così sintetizzate:1) Ricorso n. 1345/02. La ricorrente, ditta La Lucente, impugna l’esclusione dell’offerta (con ribasso del 41,23%) ritenuta anomala di seguito ad apposite giustificazioni, reiterate di seguito ad ordinanza cautelare disposta da questa stessa sezione;2) Ricorso n. 1421/02. La ricorrente, ditta Puliservice, impugna la mancata esclusione, e, quindi, l’aggiudicazione, della aggiudicataria, per difetto di idonea produzione documentale. L’offerta della ricorrente, non sottoposta a controllo dell’anomalia, contiene un ribasso pari al 25,23%;3) Ricorso n. 1821/02. La ricorrente, ditta Vaccaro Pasqualina, impugna l’aggiudicazione a favore della ricorrente e l’esclusione della propria offerta (con ribasso pari al 38,7383%) in quanto ritenuta anomala.Dalle premesse consegue che, avuto riguardo ai motivi di ricorso ed ai ribassi offerti, va, nell’ordine, esaminato il ricorso n. 1345/02 e, successivamente, il n. 1821/2002. Solo dopo l’eventuale conferma dell’esclusione per anomalia dell’offerta, è possibile verificare l’interesse della Puliservice all’estromissione del procedimento della ditta Punto Pulizia, la cui offerta, non sottoposta a procedura di anomalia, ha prodotto un ribasso del 35,13%.Ricorso n. 1345/2002.Con il primo motivo di gravame, implicitamente riconosciuto come fondato da questo Tribunale nella fase cautelare, la ricorrente si è doluta che il seggio di gara ha richiesto di giustificare l’anomalia dell’offerta, senza specificare alcunché in ordine alle parti dell’offerta ritenute incongrue.La censura merita accoglimento.La circostanza che l’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 stabilisce, al comma 3, un sistema automatico di rilevazione dell’anomalia (superamento della percentuale di ribasso di un quinto della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento) non deve indurre l’Amministrazione a ritenere che il subprocedimento di valutazione dell’anomalia non debba essere, sin dal suo sorgere, oggetto di una specifica dialettica in ordine ai punti dell’offerta ritenuti incongrui.In altri termini, l’individuazione della soglia di anomalia, se da un verso costituisce il presupposto necessitato della richiesta di giustificazione, dall’altro non giustifica la mancata individuazione dei punti dell’offerta dai quali deriva l’apparente incongruità del ribasso e che, pertanto, devono essere precisati al fine di stabilire se le spiegazioni ricevute possano giustificare l’abbattimento dei costi di esercizio secondo i precisi parametri offerti dal secondo comma dell’art. 25 menzionato.In tal senso depone, come correttamente osservato dalla ricorrente, il comma 1 dell’art. 25, ove stabilisce che l’amministrazione richieda “precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti”.A detto specifico obbligo, l’Amministrazione si è palesemente sottratta, per cui, correttamente questo Tribunale ha disposto che si ripronunciasse con la specifica indicazione dei motivi di asserita anomalia.Di seguito alle indicazioni fornite dalla Sezione, in effetti, si è successivamente instaurato un corretto subprocedimento di valutazione dell’offerta.La decisione sulla legittimità dell’agire amministrativo va, quindi, spostata alla successiva fase di nuova richiesta di giustificazioni e di nuova esclusione della ricorrente, cui è seguito il ricorso per motivi aggiunti.A tal fine, Il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio che ha affrontato tutti i punti controversi.Ritiene il Collegio di dover preliminarmente affrontare la problematica connessa al rapporto anomalia dell’offerta - costo della manodopera.In somma sintesi, secondo quanto accertato dalla CTU, e non smentito dalle parti, se a fondamento della giustificazione dell’anomalia vengono considerati i parametri derivanti direttamente dal CCNL di settore, e non la tabella FISE, l’offerta non può considerarsi anomala.In altri termini, il Collegio deve affrontare il problema relativo alla “comprimibilità dei costi relativi alla manodopera” rispetto ai minimi tariffari.Occorre ricostruire “a monte” la disciplina di settore.Secondo la costruzione di cui all’art. 25 del d.lgs.vo. n. 157/1995, l’offerta deve essere sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia ogniqualvolta il ribasso proposto superi il 20 % della media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento.Per quanto di interesse, secondo stabilito dal comma della medesima disposizione, la giustificazione non potrebbe riguardare elementi i cui valori minimi siano stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultino da atti ufficiali. Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, V, 11 ottobre 2002 n. 5497), però, detto inciso non potrebbe trovare compiuta applicazione, in quanto contrastante con l’art. 37 della Direttiva CE 92/50, cui l’art, 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, come è noto, si rifà.In altri termini, la previsione da parte dell’art. 25 di un minimo incomprimibile, violerebbe la statuizione comunitaria contenuta nel citato art. 37 della Direttiva, che stabilisce soltanto una serie di esempi di giustificazioni, invero rinvenibili anche nel secondo comma della norma “nazionale”.L’assunto non viene appieno condiviso.Invero, il Trattato istitutivo della Comunità Europea, nella versione in vigore nel periodo 1999-2003, stabilisce all’art. 141 (ex art. 119) la parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e femminile.Il comma 2, poi, dà un definizione del termine “retribuzione”, intendendo la stessa come il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. Sembra al Collegio che la dignità del salario minimo non venga visto dalla normativa comunitaria solo nell’ottica della mera equiparazione tra i sessi, ma anche (e non potrebbe essere diversamente) come livello minimo garantito “per tutti”.Il principio è stato ribadito dalla Direttiva 27-11-2000 n. 2000/78, recepita dal D.Lgs. 9-7-2003 n. 216. L’art. 3 di detta ultima fonte normativa pone espressamente il principio della parità di trattamento, senza distinzione alcuna, tra i lavoratori e, tra gli altri elementi di “parificazione”, espressamente si riferisce alla retribuzione.Quanto richiamato, quindi, conferma la dimensione comunitaria della garanzia della parità di retribuzione e, quindi, della necessità di un parametro (minimo) cui adeguare la stessa.Deriva che l’assunto posto dall’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995, in effetti, non si pone in contrasto con la normativa comunitaria ove richieda, comunque, il rispetto di un salario minimo.In altri termini, la giustificazione dell’anomalia dell’offerta può rivolgersi in tutte le direzioni possibili relative alla capacità di abbattimento dei costi, dei tempi di attuazione del servizio, delle tecniche operative, ma non può spingersi, in ossequio alla garanzia della libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di appalto, sino alla compressione dei minimi salariali, altrettanto garantiti, oltre che dalla nostra Costituzione (art. 36), anche, come chiarito, dalla stessa normativa comunitaria.Ciò premesso, resta da verificare se l’Amministrazione debba attenersi alle tabelle c.d. FISE o possa prendere a fondamento il CCNL di settore (da cui, in effetti, la tabella trae i dati).In tal senso, la L. 7.11.2000 n. 327 pone due principi rilevanti. Il primo, secondo cui nelle gare d’appalto la pubblica amministrazione deve sempre verificare che l’offerta sia adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi (in effetti, le tabelle FISE). Il Collegio osserva come detta norma sia coerente con il l’interpretazione appena fornita dell’art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995 e, quindi, non contrasti la normativa comunitaria.La stessa L. n. 327/2000, nell’articolo unico che la compone, però, stabilisce un secondo principio, secondo cui devono essere considerate anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri di cui ai commi 1, 2 e 3.Ciò significa che la garanzia della congruità dell’offerta non è relazionata tout court al rigido rispetto della tabella ministeriale, ma ad una sua valutazione attenta al rilievo dei possibili scostamenti, che, seppur in diminuzione, possono, se ragionevoli, comunque essere coerenti con il criterio della sufficienza della retribuzione. Il Tribunale osserva, intanto, che la tabella FISE, come correttamente osservato dalla ricorrente, contiene anche delle voci che possono non riferirsi in maniera diretta al costo del lavoro, come l’IRAP e l’IRPEG, le quali, per altro, hanno, come è possibile osservare, un’incidenza di circa il 12% rispetto alla retribuzione oraria e di circa il 5% sul costo orario contrattuale. Ne consegue che già un di scostamento riferito a dette percentuali è certamente giustificabile.Inoltre, stante la premessa, secondo la quale l’anomalia è conclamata ove vi sia uno scostamento evidente dai parametri tabellari, non può dirsi, ad avviso del Collegio, che l’appurato rispetto dei parametri contenuti dal CCNL, e quindi dei minimi retributivi relativi anche le voci accessorie, possa rendere anomala l’offerta perché non rispettosa della tabella citata.L’evidenza richiesta dalla norma, infatti, non può logicamente che ricollegarsi ad un’ipotesi in cui in nessun modo l’impresa riesca a garantire il minimo salariale ai propri dipendenti, quale chiaro oggetto di tutela della norma in esame.Consegue, per questo punto, che l’Amministrazione, ancorandosi forse inconsapevolmente ai dati FISE, illegittimamente ha ritenuto l’offerta anomala, proprio perché non ha tenuto conto che gli stessi, come espressamente prevede l’art. unico della l. n. 327/2000, sono derogabili, purché lo scostamento non pregiudichi, comunque, il livello minimo salariale, da intendere quale parametro certo dell’”evidente” violazione della garanzia richiesta dalla norma.Conclusivamente, in coerenza con il quadro complessivo delle norme richiamate, da valutare anche alla luce dei principi costituzionali che impongono, ex art. 36 Cost., una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore un’esistenza libera e dignitosa, non può dirsi che il costo del lavoro debba essere rigidamente commisurato alle tabelle FISE e, inoltre, che nel margine di derogabilità stabilito per le stesse dalla L. n. 327/2000 certamente rientrano i parametri stabiliti dal CCNL di settore, anche se inferiori alle tabelle ministerialiIn ordine agli altri supporti motivazionali del provvedimento impugnato (dimensione delle superfici, monte orario e resa di puliziere, costo dei materiali), la consulenza tecnica ha fondatamente ritenuto la congruità dell’offerta.In particolare, rispetto ai rilievi mossi dal seggio di gara sulle superfici da considerare, è condivisibile l’assunto della consulenza tecnica secondo cui il parametro da prendere in considerazione ai fini del servizio sia esclusivamente la superficie calpestabile, in quanto pareti e soffitti non debbono essere sottoposti a pulizia giornaliera.Per quanto riguarda il monte orario e resa di un puliziere appare congrua l’offerta, così come ritenuto anche dal CTU, posto che l’indicazione dell’Amministrazione di soli 167 mq/h non solo è apodittica (e sganciata dalla possibilità di diversa dimostrazione da parte dell’impresa partecipante, così come ribadito dal più volte richiamato art. 25 del d.lgs.vo n. 157/1995), ma distante dalle circolari citate in consulenza (dell’Ispettorato Regionale Tecnico n. 3500/2001 e della Pubblica Istruzione) che, più fondatamente, hanno posto in 200 mq/h con possibilità di variazioni del 20%, la superficie lavorabile dal singolo puliziere.Per cui la misura di mq/h 219 appare congrua.In ultimo, anche l’analisi dei costi dei materiali, rispetto alla dimensione dell’appalto, appare condivisibile.Detta previsione, unitamente alla circostanza ribadita nella consulenza tecnica della previsione del costo effettivo delle attrezzature esime (così come è stato fatto dall’impresa ricorrente) anche dal conteggio delle quote di ammortamentoDalla positiva definizione delle predette censure consegue l'accoglimento del ricorso.L’esaurimento del rapporto contrattuale depone per l’impossibilità di ordinare l’esecuzione del servizio a favore della ricorrente.Resta da esaminare la richiesta di risarcimento del danno.La giurisprudenza amministrativa (Cfr. Cons. Stato, VI, 26 aprile 2000, n. 2490) ha affermato che il privato il quale partecipa ad una gara, anche se ottiene dal giudice amministrativo l'annullamento dell'aggiudicazione ad un terzo, non è titolare di un diritto all'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, occorrendo insieme all'identificazione concreta della situazione soggettiva lesa la puntuale dimostrazione, da parte del concorrente che ha conseguito l'annullamento della predetta aggiudicazione, dell'esistenza e dell’entità del danno patrimoniale e del nesso eziologico con i provvedimenti illegittimi annullati, che devono potersi riferire a colpa dell'Amministrazione.Nella specie, sussistono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana della Pubblica amministrazione, ossia:- il danno, derivante dalla lesione dell’interesse della ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, avendo presentato un’offerta non anomala, come, invece, ritenuto dal seggio di gara;- l’ingiustizia del danno, procurato da attività illegittima, incidente su un interesse giuridicamente protetto;- la riferibilità del danno alla mancata aggiudicazione;- la condotta colposa dell’Amministrazione.Per quanto concerne tale ultimo aspetto, deve evidenziarsi la particolare natura della colpa addebitabile al Comune resistente.Come è stato chiarito, in disparte gli errori commessi sulle superfici e le valutazioni sul costo dei materiali, l’offerta sarebbe comunque stata anomala se, come ritenuto dal seggio di gara, si fossero applicati rigidamente i criteri relativi al costo del lavoro dipendenti dalle tabelle FISE.Questa considerazione non può non riverberare i suoi effetti sulla valutazione dell’elemento psicologico e, quindi, sulla condotta dell’Amministrazione.In sostanza, la stessa ha escluso l’offerta ritenendo, tra l’altro, che la stessa non rispettasse i minimi tariffari relativi al costo del lavoro, circostanza, questa, confermata in sede di consulenza d’ufficio rispetto ai parametri delle tabelle sopra citate.Sennonché, la ricostruzione operata dal Collegio ha consentito l’accoglimento del ricorso.Per cui, in effetti, l’elemento della colpa amministrativa, sotto questo aspetto, appare effettivamente “sfumato” e ravvisabile soltanto nella mancata considerazione che la l. n. 327/2000 consente la dichiarazione dell’anomalia, così come chiarito, soltanto ove vi sia un evidente scostamento dalla tabella.In definitiva, in assenza di elementi probatori concreti forniti dalla parte ricorrente, il danno, come da domanda, può essere liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. e determinato nella misura dell’utile economico che sarebbe derivato alla stessa Impresa ricorrente dall’esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione.Tale utile va determinato nella misura del 10% (dieci per cento) dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato d
