Giovedì 20 Maggio 2004 18:42
Stampa
Archivio/2004-2010

DIRITTO DI ACCESSO

TAR Lazio - Sezione Terza Ter n. 4640 del 20/05/2004

1-Atto amministrativo - Accesso - Legittimazione - Requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso - Necessità - Non sussisteAtto amministrativo - 2-Atto amministrativo -Accesso - Legittimazione - Interesse giuridicamente rilevante - Nozione3-Atto amministrativo - Accesso - Legittimazione - Interesse giuridicamente rilevante - Finalità e limiti

1-La posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (C.d.S. Sez. VI 16/6/94 n. 1015; ecc.).2-La nozione di “interesse giuridicamente rilevante” è più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consenta la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (C.d.S. Sez. IV 3/2/96 n. 98; 14/1/99 n. 32; ecc.).3-Il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all’impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (C.d.S. Sez. VI 17/3/2000 n. 1414; 3/11/2000 n. 5930).

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSent. n.R.G. 3164/04Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter -composto dai signori magistrati:Dott. Francesco Corsaro PresidenteDott. Umberto Realfonzo Consigliere Dott. Stefania Santoleri Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente SENTENZAsul ricorso n. 3164/04, proposto da MANNINO Angela vedova del Col. ZITO Filippo, agendo in proprio ex art. 4 comma 3 della L. n. 205/00, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici di Segreteria del Tribunalecontrol’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.N.P.D.A.P. - in persona del legale rappresentante p.t., n.c.per l'accertamento e la declaratoriadi illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso ai seguenti atti:a) decreto di pensione attribuita al defunto Col. Zito;b) determinazione di reversibilità spettante alla ricorrente;c) prospetto analitico degli accrediti allegati all’istanza;d) chiarimenti in merito al titolo per il quale sono stati corrisposti gli accrediti e informazioni necessarie per la ricostruzione e la verifica degli stessi. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 la Dott.ssa Stefania Santoleri.Nessuno è comparso per la parte ricorrente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:ESPOSIZIONE IN FATTO.Premette la ricorrente di essere la moglie del defunto Colonnello Zito e di aver ricevuto tramite bonifici bancari alcuni emolumenti.Ha quindi chiesto all’INPDAP chiarimenti sulla natura degli emolumenti percepiti al fine di controllare la loro correttezza.Ha pertanto provveduto, in data 23/1/04, a notificare istanza di accesso ex art. 25 L. n. 241/90, nella quale ha specificatamente richiesto la copia dei seguenti documenti inerenti al fascicolo relativo alla sua pensione di reversibilità:a) copia fotostatica del decreto di pensione spettante al defunto Col Zito;b) copia fotostatica della determinazione di reversibilità a lei spettante;c) prospetto analitico degli accrediti versati;d) chiarimenti sulla natura degli emolumenti ed informazioni tali da consentire la ricostruzione e verifica degli accrediti.L’Istituto non ha mai risposto.Formatosi il silenzio rifiuto, la ricorrente ha proposto ricorso giurisdizionale.Alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.DIRITTO.Preliminarmente deve essere dichiara la ritualità del ricorso.Nel merito la pretesa della ricorrente risulta fondata e quindi il ricorso deve essere accolto.Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241/90, infatti, il diritto di accesso spetta ai soggetti che siano titolari di una situazione giuridicamente rilevante.Comunque, la posizione che legittima all’accesso non deve necessariamente possedere tutti i requisiti stabiliti per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo avverso un atto lesivo della posizione giuridica vantata, tra i quali l’attualità dell’interesse ad agire, essendo sufficiente che l’istante sia titolare di un interesse giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta di documenti si fondi su tale posizione (C.d.S. Sez. VI 16/6/94 n. 1015; ecc.).In particolare deve ritenersi che la nozione di “interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consenta la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (C.d.S. Sez. IV 3/2/96 n. 98; 14/1/99 n. 32; ecc.).Correlativamente il concetto di interesse giuridicamente rilevante sebbene sia più ampio di quello di interesse all’impugnazione, nondimeno non è tale da consentire a chiunque l’accesso agli atti amministrativi: il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull’Amministrazione, giacché da un lato l’interesse che legittima ciascun soggetto all’istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall’altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile (C.d.S. Sez. VI 17/3/2000 n. 1414; 3/11/2000 n. 5930).Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.La ricorrente, in quanto destinataria della pensione di reversibilità, è titolare di una posizione giuridicamente rilevante a conoscere gli atti relativi al procedimento con il quale l’Istituto ha computato il trattamento pensionistico del coniuge nel frattempo deceduto, e di conseguenza il trattamento di reversibilità a lei spettante.Altrettanto deve ritenersi per ciò che concerne la natura, l’entità, ed i criteri di calcolo seguiti, relativamente agli emolumenti versati dall’INPDAP mediante bonifico bancario, e ciò al fine di poter controllare l’esattezza delle somme erogate.Il ricorso deve essere conseguentemente accolto dichiarandosi l’obbligo dell’I.N.P.D.A.P. di rilasciare alla ricorrente copia della documentazione richiesta.Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.P. Q. M.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Sezione Terza Ter-accoglieil ricorso in epigrafe indicato e ordina all’I.N.P.D.A.P. l’esibizione dei documenti indicati in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2004.Francesco Corsaro PRESIDENTEStefania Santoleri ESTENSORE