Mercoledì 28 Aprile 2004 11:51
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Archivio/2004-2010

Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

Decreto Legge n. 50 del 28/04/2004

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Decreto Legge 31 marzo 2003, numero 50 "Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 75 del 31 marzo 2003.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo daparte degli enti locali;Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre2002, con il quale il termine di cui sopra e' stato differito al 31 marzo 2003, ai sensi del citato articolo 151;Considerato che, nonostante la predetta proroga, in molteplici circostanze gli enti locali non hanno potuto deliberaretempestivamente i propri bilanci di previsione per l'anno 2003, anche per le innovazioni recentemente introdotte nella disciplina diriferimento;Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' ed urgenza di differire, nel corrente anno, per un periodo di sessanta giorni, iltermine gia' prorogato dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 19 dicembre 2002;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;E m a n ail seguente decreto-legge:Art. 1.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali e' differitoal 30 maggio 2003.Art. 2.1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Dato a Roma, addi' 31 marzo 2003CIAMPIBerlusconi, Presidente del Consigliodei MinistriPisanu, Ministro dell'internoVisto, il Guardasigilli: Castelli