Martedì 21 Giugno 2011 19:02
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Appalti e Contratti/Appalti di Lavoro

Dichiarazione sui requisiti morali: "per conoscenza diretta" o "per quanto a mia conoscenza"

sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 1277 del 25/05/2011

L'espressione "per conoscenza diretta", contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti morali (nella specie di un amministratore unico di una società da cui l'impresa ha acquistato un ramo di azienda nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando), equivale all'espressione "per quanto a mia conoscenza", con tutte le conseguenze che ne derivano?

Appalto di lavori - Partecipazione e qualificazione - Requisiti generali - Dichiarazione sostitutiva contenente la locuzione "per conoscenza diretta" - Non va esclusa - Ratio

1. Ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non va esclusa dalla gara un'impresa che ha reso una dichiarazione ex art. 47 co. 2, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con riferimento ad un amministratore unico di una società, dalla quale, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ha acquistato un ramo di azienda, inserendo una specificazione non del tipo "per quanto a mia conoscenza" bensì "per conoscenza diretta ", senza che poi l'amministratore unico della stessa renda la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali, nel caso in cui sia cessato dalla carica ed irreperibile. Le due locuzioni invero, sono del tutto differenti in quanto, mentre nella prima può considerarsi assente una vera e propria assunzione di responsabilità, con la seconda l'affermazione del dichiarante di avere conoscenza piena di circostanze riguardanti un soggetto diverso non contiene alcuna limitazione e comporta piena assunzione di responsabilità.



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che è stato statuito dal Cga l'opposto principio secondo cui la cessione dell'azienda di un suo ramo è comunque rilevante ai fini delle gare di evidenza pubblica, "dal momento che ciò incide comunque sui requisiti di carattere soggettivo del cessionario" (sentenza n. 403 del 2011); la decisione chiarisce infatti che le dichiarazioni in questione, "riguardando la soggettiva affidabilità e serietà del dichiarante piuttosto che la sua competenza tecnica, devono in ogni caso coinvolgere anche l'imprenditore cedente".

Parte controinteressata ha contestato le doglianze dedotte in ricorso, affermando che esse introducono una questione assolutamente estranea alla fattispecie in esame, e ciò in quanto la dichiarazione sostitutiva oggetto di controversia non contiene la formula "per quanto a mia conoscenza", bensì la diversa affermazione "per conoscenza diretta". La controinteressata sostiene che le due affermazioni sono del tutto differenti in quanto, mentre nella prima può considerarsi assente una vera e propria assunzione di responsabilità, con la seconda l'affermazione del dichiarante di avere conoscenza piena di circostanze riguardanti un soggetto diverso non contiene alcuna limitazione e comporta piena assunzione di responsabilità.
In via subordinata, parte controinteressata sostiene che, in ogni caso, anziché l'esclusione dalla gara l'amministrazione avrebbe semmai dovuto disporre il completamento della documentazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in ulteriore subordine, la controinteressata sostiene che, in assenza di specifiche situazioni ostative, i difetti delle dichiarazioni non possono comportare l'esclusione dalle gare di evidenza pubblica. In proposito, la controinteressata richiama il principio comunitario di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CEE.
Con ordinanza n. 1284 del 2010 la sezione ha rigettato l'istanza cautelare proposta con ricorso introduttivo, ritenuta, ad un primo esame, l'infondatezza dello stesso, "atteso che la dichiarazione resa dall'impresa S. è stata resa senza alcun esonero e/o limitazione di responsabilità, nella misura in cui si attesta, appunto, di avere piena e totale conoscenza dei dati in essa contenuti" (decisione confermata in appello, con ordinanza n. 1016 del 2010).
Con motivi successivamente aggiunti, depositati il 17 novembre 2010, parte ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva alla contro interessata (determinazione n. del 2 settembre 2010 del capo del quinto Settore - Opere pubbliche del Comune di Barrafranca). Avverso l'aggiudicazione definitiva parte ricorrente deduce le medesime doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo del giudizio.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi con successive memorie.
2. – Il collegio ritiene di dover confermare l'orientamento espresso in sede cautelare, in quanto, come affermato nell'ordinanza citata alla fine del paragrafo che precede, la locuzione "per conoscenza diretta" esprime un'assunzione di responsabilità in ordine all'esattezza e veridicità dei dati affermati, a differenza della espressione, più comunemente rintracciabile nelle dichiarazioni delle imprese, "per quanto a mia conoscenza".
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La peculiarità delle questioni trattate costituisce ragione di compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
 
IL PRESIDENTE-ESTENSORE
Rosalia Messina
IL PRIMO REFERENDARIO
Dauno Trebastoni
IL PRIMO REFERENDARIO
Giuseppa Leggio
 
Depositata in Segreteria il 25 maggio 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)